LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 30
Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono
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LA COPIA PRIVATA
Con il recente D.M. 20 giugno 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n.155 del 7 luglio 2014 è stata rideterminata la misura dei compensi di copia privata (ex art. 71 sexies e seguenti L. 633/41).
Ma…che cos’è la copia privata?
La Copia Privata è il compenso che si applica, tramite una royalty sui supporti vergini fonografici o audiovisivi, in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore.
In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un altro originale oltre a quello di cui si è già in possesso.
Prima dell’introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate.
In Italia, come nella maggior parte degli Stati dell’ Europa Unita è stata concessa questa possibilità, a fronte di una royalty forfetaria per compensare del mancato acquisto gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
La Siae riscuote questo compenso e lo ripartisce ad autori, produttori, editori e interpreti.
Le nuove norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la “copia privata”, e cioè:
• è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
• in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale , fonogrammi e videogrammi;
• a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
• tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
Possono quindi beneficiare dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
• per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
• da fonti lecite (possesso/accesso legittimo agli esemplari dell’opera);
• mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
Alle condizioni sopra indicate, le persone fisiche possono dunque effettuare riproduzioni di fonogrammi e videogrammi, senza il consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi – in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori – comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
È inoltre illegale e penalmente perseguibile:
• la riproduzione di fonogrammi e videogrammi effettuata da terzi per conto o a beneficio di persona fisica per uso personale;
• la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale.
(tra le fonti: notiziario SIAE)
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