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sabato, 3 maggio 2014

DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 27)

diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 27 -

Leggi L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

* * *

DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

Nell’ordinamento giuridico italiano, la diffamazione (art. 595, codice penale) è un delitto contro l’onore ed è definita come l’offesa all’altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all’art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa.
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l’immagine di sé presso gli altri.
Sul punto la suprema corte ha avuto modo di precisare (cassazione penale sez. V 28 febbraio 1995-3247) che l’oggetto della tutela penale è l’interesse dello Stato all’integrità morale della persona. Una interessante definizione si rinviene in una pronuncia di merito in cui si legge che la reputazione deve essere tutelata “tanto come stima che una persona si è conquistata presso gli altri, quanto come rispetto sociale minimo cui ogni persona ha diritto indipendentemente dalla buona o cattiva fama che derivi dalla sua condotta” (trib. Roma14 luglio 1990).

L’analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l’offesa all’altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l’espressione “più persone” deve intendersi senz’altro come “almeno due persone”; l’assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l’impossibilità di percepire l’offesa.

Data l’analisi strutturale del reato, dunque, non stupisce quanto ha statuito qualche giorno fa la prima sezione penale della Cassazione che ha annullato con rinvio l’assoluzione, pronunciata dalla Corte militare d’Appello di Roma, nei confronti di un maresciallo della Guardia di Finanza di San Miniato (Pisa) che, sul proprio profilo Fb, aveva usato espressioni diffamatorie nei confronti del collega che lo aveva sostituito in un incarico, senza però farne il nome. “Ai fini dell’integrazione del reato di diffamazione – si legge nella sentenza depositata – è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone, indipendentemente dalla indicazione nominativa”.

Osservano i giudici: “Il reato di diffamazione non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie la consapevolezza di pronunciare una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che la frase venga a conoscenza di più persone, anche soltanto due”.

Ai fini di tale valutazione, conclude la Corte, “non può non tenersi conto dell’utilizzazione del social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti alla Guardia di Finanza, né alla circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona”.
Va ricordato che un precedente era costituito da una sentenza del GIP di Livorno del 22 ottobre-31 dicembre 2012 n. 38912 con cui fu confermata la potenzialità lesiva di fb.
Un ex dipendente di un centro estetico licenziato in modo ingiusto aveva infatti pubblicato sulla propria bacheca fb un messaggio denigratorio sul centro consigliando di non frequentarlo.
In quel caso il GIP decise (continua…)

Pubblicato in LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB (con la collaborazione di Simona Lo Iacono)   Commenti disabilitati

sabato, 17 novembre 2012

DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK (Le nostre vite tra diritto e web n. 6)

diritto-e-web-2LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB – N. 6: DIFFAMAZIONE A MEZZO FACEBOOK

L’introduzione di Massimo Maugeri e Simona Lo Iacono

Ottobre 2012, Tribunale di LIVORNO: diffamazione a mezzo facebook

La materia della diffamazione costituisce uno dei temi più delicati nella regolamentazione del mondo delle informazioni, soprattutto da quanto la comunicazione viaggia veloce su internet.
L’esistenza del web ha infatti aggravato il problema della asimmetria tra potenziale calunniato e potenziale calunniatore, poiché la rete non ha confini territoriali e limiti di percezione. È quindi indubitabile che la lesività del reato è potenziata, e pressoché irrecuperabile.
Iniziamo col definire la diffamazione.

L’art 595 c.p. stabilisce che “chiunque, al di fuori dei casi di cui all’art. 594 c.p. (Ingiuria), comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino ad € 1.032,00. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino ad € 2.065,00. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altra forma di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad € 516,00”.

L’art. 596-bis c.p. (Diffamazione a mezzo stampa) dispone, inoltre, che se il delitto è commesso col mezzo della stampa, lo stesso trattamento sanzionatorio, diminuito in misura non eccedente un terzo, è applicato al direttore o vicedirettore responsabile, all’editore ed allo stampatore (per i reati di cui agli artt. 57 c.p., Reati commessi col mezzo della stampa periodica, 57-bis c.p., Reati commessi col mezzo della stampa non periodica, e 58 c.p., Stampa clandestina), in quanto tenuti ad esercitare sul contenuto del periodico il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati.

Il legislatore, pur mostrando di aver preso in considerazione l’esistenza di nuovi strumenti di comunicazione, telematici ed informatici (si veda, ad esempio, l’art. 623-bis c.p. in tema di reati contro l’inviolabilità dei segreti), non ha ritenuto di mutare o integrare la normativa con riferimento ai reati contro l’onore (artt. 594 e 595 c.p.), pur essendo intuitivo che questi ultimi possano essere commessi anche per via telematica o informatica.

Pensando, ad esempio, alla trasmissione di comunicazioni via e-mail, ci si rende facilmente conto che è certamente possibile che un agente, inviando messaggi atti ad offendere un soggetto, realizzi la condotta tipica del delitto di ingiuria (se il destinatario è lo stesso soggetto offeso) o di diffamazione (se i destinatari sono persone diverse). Ovviamente, l’azione è altrettanto idonea a ledere il bene giuridico dell’onore anche se l’agente immette il messaggio in rete con modalità diverse.

Dottrina e giurisprudenza sono, dal canto loro, oramai in accordo, ritenendo che nella nozione di “stampa” di cui all’art. 595, co. 3, c.p. debba essere ricompresso ogni prodotto idoneo alla sua diffusione in una molteplicità di esemplari, con mezzi meccanici o fisico-chimici. Analogamente, per “altri mezzi di pubblicità” si intendono, in senso ampio, tutti gli altri mezzi divulgativi, quindi, anche internet (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

È noto che il reato di diffamazione si consumi anche se la comunicazione e/o la percezione non siano contemporanee e contestuali ma, mentre nel caso di diffamazione commessa a mezzo posta o e-mail è necessario che l’agente compili e spedisca una serie di messaggi ad uno o più destinatari, nel caso in cui l’autore del reato crei o utilizzi uno spazio web o un social network come facebook, la comunicazione deve intendersi effettuata potenzialmente erga omnes (anche se nell’ambito limitato di coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica o l’autorizzazione a connettersi).

Partendo da tale premessa, si giunge agevolmente a ritenere che l’utilizzo di Internet integri l’ipotesi aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio – solo lontanamente paragonabile a quella della stampa ovvero delle trasmissioni televisive o radiofoniche – rende l’agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Internet è, infatti, un mezzo di comunicazione più “democratico”: chiunque, con costi relativamente contenuti e con un apparato tecnologico modesto, può creare un proprio “sito”, ovvero utilizzarne uno altrui. Poiché le informazioni e le immagini immesse nel web, relative a qualsiasi persona, sono fruibili (potenzialmente) in qualsiasi parte del mondo, il reato, di conseguenza, si consuma al momento della percezione del messaggio da parte di soggetti estranei sia all’agente che alla persona offesa (Cass. pen., n. 4741/2000, cit.).

Una volta stabilito che in astratto è configurabile la diffamazione a mezzo Internet, occorre chiedersi come sia possibile dare la prova processuale dell’esistenza di uno scritto o filmato o immagine diffamatoria.
(continua…)

Pubblicato in LE NOSTRE VITE TRA DIRITTO E WEB (con la collaborazione di Simona Lo Iacono)   Commenti disabilitati

lunedì, 25 luglio 2011

LA CENSURA “AUTOMATICA” DI FACEBOOK

LA CENSURA “AUTOMATICA” DI FACEBOOK

Chi mi segue su Letteratitudine è al corrente del mio entusiasmo rivolto alla rivoluzione Internet (come non riconoscere, per esempio, il ruolo importante che di recente il web ha giocato nel rovesciamento di un paio di regimi dittatoriali in Nord Africa). Questo entusiasmo, tuttavia, non mi ha mai impedito di stigmatizzare gli aspetti negativi della rete (che pur ci sono). Sin dai “primissimi tempi” ho messo in risalto i rischi che potevano derivare dal monopolio di Google. Insieme all’amica Simona Lo Iacono ho puntato l’indice sulla piaga della pedofilia on line, e ho evidenziato che anche la scrittura in rete implica l’assunzione di responsabilità.
Tempo fa, nel post che potete leggere di seguito, ho anche cercato – insieme a voi – di analizzare i pro e i contro di Facebook: il più frequentato social network di questi anni.
Vorrei aggiornare il suddetto post, raccontandovi un episodio che è capitato proprio a me.
Giorno 16 luglio, ho provato a inserire nel mio profilo Facebook (e in quello di Letteratitudine) il link di un nuovo post (in genere riporto i link senza “taggare” – cioè “invitare alla discussione” – nessuno… proprio per evitare di disturbare). Scopro, con enorme sorpresa, che il link non è pubblicabile. Nel momento, infatti, in cui clicco sull’apposito pulsante, appare una finestra contenente il testo che riporto di seguito: “In questo messaggio sono presenti dei contenuti bloccati che sono già stati contrassegnati come offensivi o spam. Facci sapere se ritieni che si tratti di un errore”.
Cliccando sulle parole “Facci sapere”, si apre una nuova finestra dove mi si dà conferma che i contenuti di Letteratitudine sono stati segnalati come offensivi. Anche in questo caso riporto il testo che appare sulla finestra: “Il contenuto che stai tentando di pubblicare su Facebook è stato segnalato come offensivo. Compila questo modulo se ritieni che questo contenuto sia stato bloccato per errore”.
Nonostante abbia compilato il suddetto modulo decine e decine di volte (forse anche centinaia), e nonostante le numerose mail inviate all’help desk di Facebook, la censura non è stata sbloccata. Non solo: non mi è mai stata data alcuna spiegazione.
Ancora oggi (sono trascorsi dieci giorni, all’incirca) non è possibile pubblicare link di Letteratitudine. E, ripeto, senza che ne conosca le ragioni. Non solo non posso farlo io, ma non può farlo nessuno degli utenti di Facebook (500 milioni di persone, sparse per il pianeta).
Ovviamente la cosa mi dispiace, intanto per il fatto (paradossale) che uno dei principi fondanti di Letteratitudine (come ben sa chi mi segue) coincide con il rispetto dell’altro e delle altrui idee (altro che contenuti offensivi!), ma anche per il fatto che nessuno degli amici di questo blog (e in tanti hanno provato a farlo) possono pubblicare sui loro profili link di origine letteratitudiniana.
Per fortuna il danno arrecato non è particolarmente rilevante, giacché Letteratitudine ha una sua autonomia ed è del tutto indipendente da Facebook. Tuttavia ho deciso ugualmente di “denunciare” l’episodio dato che qualcosa del genere potrebbe capitare a chiunque. Anche perché i “buontemponi dalla segnalazione facile” (chiamiamoli così) sono sempre esistiti e sempre esisteranno. E forse è pure inutile prendersela con loro.
È bene che sappiate – cari utenti di Facebook – che, se qualcuno dovesse cominciare a segnalare i contenuti dei vostri blog (che linkate sui vostri profili) come offensivi (al di là del fatto che lo siano davvero), prima o poi verrà applicata questa forma di censura “automatica” (che opera, cioè, senza che si sia proceduto a una previa verifica dei contenuti) anche a vostro danno. Del resto non è capitato solo a me (so di persone che, da un giorno all’altro, e senza spiegazioni, si sono visti cancellare il loro profilo).
Vi garantisco che vedersi censurati (o eliminati) senza motivo, senza preavviso e senza spiegazioni è tutt’altro che piacevole.
http://giano.luiss.it/files/2009/09/Il-processo.jpgMi viene in mente l’incipit del noto romanzo postumo di Franz Kafka, “Il processo”: Qualcuno doveva aver calunniato Josef K., poiché un mattino, senza che avesse fatto nulla di male, egli fu arrestato (traduzione di Primo Levi, Einaudi, 1983).

Ora, partendo dal presupposto che i “buontemponi dalla segnalazione facile” (continuiamo a chiamarli così) sono sempre esistiti e sempre esisteranno, credo che chi dovrebbe evitare che accadano episodi del genere sia proprio il social network.
Capisco che controllare i contenuti messi on line da 500 milioni di utenti è piuttosto complesso e gravoso, tuttavia quando un sito web (proprio grazie al numero esorbitante dei propri iscritti) raggiunge il valore aziendale di 50 miliardi di dollari (è il caso di Facebook) credo che il problema debba essere affrontato in maniera più seria.
Anche perché, a dirla tutta, è paradossale sentire le lagnanze dei manager di questi colossi della Rete quando si lamentano della difficoltà a penetrare nei paesi assediati da un regime dittatoriale, mentre poi loro stessi – al loro interno – applicano metodi sbrigativi che, in alcuni casi, sfociano in forme di censura automatica di “stampo sovietico”.

Il consiglio che vi do, dunque, è di prendere consapevolezza del fatto che, all’interno di un social network come Facebook (utilissimo, per carità: ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le persone della tua vita!), siamo tutti assoggettati alle decisioni (e agli automatismi censori) di un deus ex machina.

Meglio mantenersi indipendenti, dunque. Se possibile.
Scusate lo sfogo!

Massimo Maugeri
(25 luglio 2011)

P.s. Attendo, ovviamente, le vostre opinioni in merito.
P.p.s. Sarei grato se le notizie inserite in questo post potessero “circolare”. Magari può essere utile per sbloccare la censura. Perciò, linkate e scrivete (se potete). Grazie in anticipo.

(continua…)

Pubblicato in EVENTI, INTERVENTI E APPROFONDIMENTI, PERPLESSITA', POLEMICHE, PETTEGOLEZZI E BURLE   278 commenti »

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